Orario scolastico-durata della lezione
IUniScuoLa: ecco il chiarimenti rispetto a orario scolastico e unità oraria della Direzione Generale Ufficio V–U.S.R per la Lombardia (Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 4884- 30 /03 2010)
Ai dirigenti scolasticidella Lombardia
Ai dirigenti responsabili U.S.P.della Lombardia
Oggetto: Orario scolastico – “Contrazione”
Risulta a questo Ufficio che la tematica concernente l’orario scolastico continua a provocare dubbi interpretativi.
Al riguardo, appare opportuno fornire i chiarimenti che seguono.
Durata della lezione
Intanto va chiarito che quella che viene comunemente definita ora di lezione non può che essere di 60 minuti, mentre in ogni caso l’orario di lavoro dei dipendenti deve risultare funzionale al servizio offerto.
La Legge n. 59, emanata il 19.03.1997, attribuendo autonomia alle istituzioni scolastiche, ha disposto il superamento dei vincoli in materia di unità oraria delle lezioni, sempre nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti, previsti dai contratti collettivi.
L’art. 4 del DPR 275/99, al punto b) del comma 2, individua poi, tra le forme di flessibilità che le scuole possono legittimamente adottare, “la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui all’art. 8, degli spazi orari residui”.
Successivamente, il D.M. 234 del 26.06.2000, all’art. 3, comma 5, afferma “l’adozione, nell’ambito del POF, di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria (di lezione) non può comportare la riduzione dell’orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell’ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo”.
In argomento si è poi espressa la C.M. 225 del 05.10.2000 la quale, riferendosi anche all’Accordo del luglio 2000 tra ARAN ed OO.SS., afferma nella sua conclusione “Qualora nel POF gli organi collegiali competenti non abbiano inteso introdurre nuove modalità organizzative della funzione docente e una nuova eventuale articolazione dell’orario, l’orario medesimo continua ad essere disciplinato dalle richiamate disposizioni (art. 24 del CCNL/99 e art. 41 del CCNL/95)”.
Dal combinato disposto delle norme sin qui citate discende che, nei casi in cui l’eventuale riduzione dell’unità oraria di lezione derivi dalla introduzione di nuove modalità organizzative della funzione docente o da una nuova e diversa articolazione dell’orario scolastico, essa comporta comunque la fruizione dell’intero monte ore curricolare da parte degli studenti e la corrispondente erogazione dell’intero orario da parte del personale docente.
Cause di forza maggiore
Quid juris nelle ipotesi di contrazione per cause di forza maggiore?
Della materia si è occupata una serie di circolari ministeriali, peraltro richiamate dai contratti collettivi, compreso quello vigente.
In particolare, si ricorda la C.M. 243/79, che prevedeva in effetti la possibilità di procedere alla riduzione dell’orario di lezione, circoscrivendola a specifiche situazioni:
ove l’orario di lezione sia di 5 ore giornaliere, le riduzioni possono riferirsi solo, o alternativamente, alla prima o all’ultima o eccezionalmente sia alla prima che all’ultima ora;
ove l’orario sia di 6 ore giornaliere, la riduzione può estendersi anche alla penultima ora.
La successiva C.M. 192/80, dal canto suo, rimetteva al prudente apprezzamento dei responsabili degli Uffici periferici la possibilità di autorizzare, con provvedimento motivato caso per caso, in presenza di particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate, eventuali riduzioni dell’ora di lezione anche nelle ipotesi non contemplate dalla predetta circolare 243/79.
Le sin qui citate indicazioni risultano anche confermate dalle CC.MM. 281/1987 e 346/94, escludendosi l’obbligo di recupero delle frazioni orarie da parte dei docenti.
Allineandosi alla tesi sin qui descritta, il CCNL vigente, all’art. 28, c. 8, richiama a sua volta la disciplina di cui alle CC.MM. 243/1979 e 192/1980.
Se è vero dunque che dal complesso di tali due circolari non discende l’obbligo, per il personale docente, di recuperare le frazioni orario oggetto di riduzione “per causa di forza maggiore”, è altrettanto vero che tale deroga è riferibile solo alle ipotesi di cui alle circolari stesse, mentre non può in nessun caso essere estesa a quelle in cui la riduzione interessa tutte le ore di lezione.
La flessibilità organizzativa attribuita alle scuole si pone, infatti, su un piano tutt’affatto diverso rispetto all’orario di lavoro dei docenti, che rientra nel complesso dei diritti/obblighi discendenti dal rapporto di lavoro, oggi contrattualizzato.
La flessibilità organizzativa, dunque, non deve comportare certamente un aggravio dell’orario contrattuale cui i docenti sono tenuti, ma neppure un’indebita diminuzione del medesimo.
Da ciò discenderebbe, peraltro, una inammissibile contrazione dei tempi dedicati all’apprendimento degli alunni.
La pur prevista deroga all’obbligo di rendere la prestazione lavorativa per tutto il tempo necessario ad espletare gli obblighi di servizio contrattualmente posti, non può dunque che avere carattere di eccezionalità.
Per definire poi correttamente le citate “cause di forza maggiore”, occorre far riferimento alla disciplina civilistica, come anche specificato dal MIUR con nota del 04.08.2004.
Il codice civile utilizza, come noto, tale concetto per definire eventi straordinari, imprevisti e imprevedibili (es.: calamità naturali) che, intervenendo nel rapporto obbligatorio, determinano la impossibilità di eseguire la prestazione dovuta, giustificando così l’esonero da responsabilità del debitore (nel caso, il lavoratore) per “inesatto o incompleto adempimento”.
Problematiche legate ai trasporti pubblici
Tali caratteristiche non si ritiene possano essere attribuite al fenomeno del c.d. pendolarismo studentesco.
Il problema della inconciliabilità degli orari dei servizi di trasporto pubblico con l’orario scolastico, ed in particolare con ore di 60 minuti, è tutt’altro che una circostanza eccezionale ed imprevedibile.
Le eventuali difficoltà di trasporto, pertanto, devono essere oggetto di accorta e ponderata valutazione per ogni anno scolastico, dovendo dimostrarsi che sono oggettive e, appunto, insuperabili.
Nel caso in cui le difficoltà di trasporto pubblico connotino effettivamente il contesto territoriale, è allora ben evidente come non possa più sostenersi l’estraneità alla didattica e l’eccezionalità di tale circostanza.
Una diversa articolazione dell’orario di lavoro del personale docente che discende da una analisi di contesto, dunque, non può che comportare l’adozione di modelli organizzativi flessibili e coerenti con le logiche della riforma del sistema scolastico.
Non può dunque che ribadirsi la necessità del recupero delle frazioni di ora eventualmente non prestate dai docenti, ove la riduzione oraria sia estesa all’intera giornata scolastica; ciò, come ovvio, riguarderà la sola quota di tempo che eccede i limiti di cui alla C.M. 243/79, ove ricorrano i presupposti per la sua applicabilità come più sopra precisati.
Resta impregiudicato il diritto dei discenti a fruire di tutto il monte ore di lezione previsto.
A questo riguardo, è appena il caso di ricordare come – per gli studenti – le visite di istruzione costituiscano tempo scuola a tutti gli effetti.
Procedura e competenze
Conclusivamente, si rammenta come l’estensione temporale della c.d. giornata scolastica e la durata delle unità di lezione devono risultare, in ogni caso, espressamente indicate nel POF, documento da presentare alle famiglie utenti ad inizio anno scolastico.
Compete al Collegio docenti definire esattamente la durata dell’unità di lezione all’interno dell’arco temporale definito dal Consiglio di Istituto, che deve individuare l’orario settimanale delle lezioni, nonché l’ora di inizio e fine delle stesse relativamente a ciascun anno scolastico.
Il Dirigente, dal canto suo, all’interno delle operazioni di complessiva gestione dell’istituzione scolastica affidatagli, definirà compiutamente – adottando le modalità che riterrà più opportune – l’eventuale recupero del tempo scuola per gli alunni e del tempo lavoro per i dipendenti, come già più sopra precisato, tenendo sempre presente che l’orario di lavoro del personale docente va prestato a favore dell’intera scuola che si considera.
Il Direttore GeneraleGiuseppe Colosio
Ai dirigenti scolasticidella Lombardia
Ai dirigenti responsabili U.S.P.della Lombardia
Oggetto: Orario scolastico – “Contrazione”
Risulta a questo Ufficio che la tematica concernente l’orario scolastico continua a provocare dubbi interpretativi.
Al riguardo, appare opportuno fornire i chiarimenti che seguono.
Durata della lezione
Intanto va chiarito che quella che viene comunemente definita ora di lezione non può che essere di 60 minuti, mentre in ogni caso l’orario di lavoro dei dipendenti deve risultare funzionale al servizio offerto.
La Legge n. 59, emanata il 19.03.1997, attribuendo autonomia alle istituzioni scolastiche, ha disposto il superamento dei vincoli in materia di unità oraria delle lezioni, sempre nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti, previsti dai contratti collettivi.
L’art. 4 del DPR 275/99, al punto b) del comma 2, individua poi, tra le forme di flessibilità che le scuole possono legittimamente adottare, “la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui all’art. 8, degli spazi orari residui”.
Successivamente, il D.M. 234 del 26.06.2000, all’art. 3, comma 5, afferma “l’adozione, nell’ambito del POF, di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria (di lezione) non può comportare la riduzione dell’orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell’ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo”.
In argomento si è poi espressa la C.M. 225 del 05.10.2000 la quale, riferendosi anche all’Accordo del luglio 2000 tra ARAN ed OO.SS., afferma nella sua conclusione “Qualora nel POF gli organi collegiali competenti non abbiano inteso introdurre nuove modalità organizzative della funzione docente e una nuova eventuale articolazione dell’orario, l’orario medesimo continua ad essere disciplinato dalle richiamate disposizioni (art. 24 del CCNL/99 e art. 41 del CCNL/95)”.
Dal combinato disposto delle norme sin qui citate discende che, nei casi in cui l’eventuale riduzione dell’unità oraria di lezione derivi dalla introduzione di nuove modalità organizzative della funzione docente o da una nuova e diversa articolazione dell’orario scolastico, essa comporta comunque la fruizione dell’intero monte ore curricolare da parte degli studenti e la corrispondente erogazione dell’intero orario da parte del personale docente.
Cause di forza maggiore
Quid juris nelle ipotesi di contrazione per cause di forza maggiore?
Della materia si è occupata una serie di circolari ministeriali, peraltro richiamate dai contratti collettivi, compreso quello vigente.
In particolare, si ricorda la C.M. 243/79, che prevedeva in effetti la possibilità di procedere alla riduzione dell’orario di lezione, circoscrivendola a specifiche situazioni:
ove l’orario di lezione sia di 5 ore giornaliere, le riduzioni possono riferirsi solo, o alternativamente, alla prima o all’ultima o eccezionalmente sia alla prima che all’ultima ora;
ove l’orario sia di 6 ore giornaliere, la riduzione può estendersi anche alla penultima ora.
La successiva C.M. 192/80, dal canto suo, rimetteva al prudente apprezzamento dei responsabili degli Uffici periferici la possibilità di autorizzare, con provvedimento motivato caso per caso, in presenza di particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate, eventuali riduzioni dell’ora di lezione anche nelle ipotesi non contemplate dalla predetta circolare 243/79.
Le sin qui citate indicazioni risultano anche confermate dalle CC.MM. 281/1987 e 346/94, escludendosi l’obbligo di recupero delle frazioni orarie da parte dei docenti.
Allineandosi alla tesi sin qui descritta, il CCNL vigente, all’art. 28, c. 8, richiama a sua volta la disciplina di cui alle CC.MM. 243/1979 e 192/1980.
Se è vero dunque che dal complesso di tali due circolari non discende l’obbligo, per il personale docente, di recuperare le frazioni orario oggetto di riduzione “per causa di forza maggiore”, è altrettanto vero che tale deroga è riferibile solo alle ipotesi di cui alle circolari stesse, mentre non può in nessun caso essere estesa a quelle in cui la riduzione interessa tutte le ore di lezione.
La flessibilità organizzativa attribuita alle scuole si pone, infatti, su un piano tutt’affatto diverso rispetto all’orario di lavoro dei docenti, che rientra nel complesso dei diritti/obblighi discendenti dal rapporto di lavoro, oggi contrattualizzato.
La flessibilità organizzativa, dunque, non deve comportare certamente un aggravio dell’orario contrattuale cui i docenti sono tenuti, ma neppure un’indebita diminuzione del medesimo.
Da ciò discenderebbe, peraltro, una inammissibile contrazione dei tempi dedicati all’apprendimento degli alunni.
La pur prevista deroga all’obbligo di rendere la prestazione lavorativa per tutto il tempo necessario ad espletare gli obblighi di servizio contrattualmente posti, non può dunque che avere carattere di eccezionalità.
Per definire poi correttamente le citate “cause di forza maggiore”, occorre far riferimento alla disciplina civilistica, come anche specificato dal MIUR con nota del 04.08.2004.
Il codice civile utilizza, come noto, tale concetto per definire eventi straordinari, imprevisti e imprevedibili (es.: calamità naturali) che, intervenendo nel rapporto obbligatorio, determinano la impossibilità di eseguire la prestazione dovuta, giustificando così l’esonero da responsabilità del debitore (nel caso, il lavoratore) per “inesatto o incompleto adempimento”.
Problematiche legate ai trasporti pubblici
Tali caratteristiche non si ritiene possano essere attribuite al fenomeno del c.d. pendolarismo studentesco.
Il problema della inconciliabilità degli orari dei servizi di trasporto pubblico con l’orario scolastico, ed in particolare con ore di 60 minuti, è tutt’altro che una circostanza eccezionale ed imprevedibile.
Le eventuali difficoltà di trasporto, pertanto, devono essere oggetto di accorta e ponderata valutazione per ogni anno scolastico, dovendo dimostrarsi che sono oggettive e, appunto, insuperabili.
Nel caso in cui le difficoltà di trasporto pubblico connotino effettivamente il contesto territoriale, è allora ben evidente come non possa più sostenersi l’estraneità alla didattica e l’eccezionalità di tale circostanza.
Una diversa articolazione dell’orario di lavoro del personale docente che discende da una analisi di contesto, dunque, non può che comportare l’adozione di modelli organizzativi flessibili e coerenti con le logiche della riforma del sistema scolastico.
Non può dunque che ribadirsi la necessità del recupero delle frazioni di ora eventualmente non prestate dai docenti, ove la riduzione oraria sia estesa all’intera giornata scolastica; ciò, come ovvio, riguarderà la sola quota di tempo che eccede i limiti di cui alla C.M. 243/79, ove ricorrano i presupposti per la sua applicabilità come più sopra precisati.
Resta impregiudicato il diritto dei discenti a fruire di tutto il monte ore di lezione previsto.
A questo riguardo, è appena il caso di ricordare come – per gli studenti – le visite di istruzione costituiscano tempo scuola a tutti gli effetti.
Procedura e competenze
Conclusivamente, si rammenta come l’estensione temporale della c.d. giornata scolastica e la durata delle unità di lezione devono risultare, in ogni caso, espressamente indicate nel POF, documento da presentare alle famiglie utenti ad inizio anno scolastico.
Compete al Collegio docenti definire esattamente la durata dell’unità di lezione all’interno dell’arco temporale definito dal Consiglio di Istituto, che deve individuare l’orario settimanale delle lezioni, nonché l’ora di inizio e fine delle stesse relativamente a ciascun anno scolastico.
Il Dirigente, dal canto suo, all’interno delle operazioni di complessiva gestione dell’istituzione scolastica affidatagli, definirà compiutamente – adottando le modalità che riterrà più opportune – l’eventuale recupero del tempo scuola per gli alunni e del tempo lavoro per i dipendenti, come già più sopra precisato, tenendo sempre presente che l’orario di lavoro del personale docente va prestato a favore dell’intera scuola che si considera.
Il Direttore GeneraleGiuseppe Colosio
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