Ricongiunzione legge 29/79 e trasferimento della posizione assicurativa-CIrcolare INPS n. 142

Ricongiunzione legge 29/79 e trasferimento della posizione assicurativa: i chiarimenti Inps dopo l'entrata in vigore della legge 122/2010
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: Ecco la Circolare N° 142 del 05-11-2010 della Direzione Centrale Pensioni

OGGETTO: articolo 12, commi da 12septies a 12undecies, della legge 30 luglio 2010, n. 122
- modifiche apportate all’articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29
- variazione dei parametri di calcolo degli oneri dovuti dagli iscritti che chiedono la ricongiunzione nel Fondo Ferrovieri ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979
- abrogazione delle norme sulla costituzione, a titolo gratuito, della posizione assicurativa nel FPLD
SOMMARIO:
Vengono illustrate le innovazioni introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e le conseguenze che si determinano in seguito all’avvenuta abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione nel FPLD, a titolo gratuito, delle posizioni assicurative trasferite da altre gestioni pensionistiche.
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 è stata pubblicata la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78. Le disposizioni introdotte in sede di conversione della legge in esame entrano in vigore il 31 luglio, giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L’articolo 12, commi da 12septies a 12undecies, della citata legge introduce nuove disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, intervenendo sugli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 ed in materia di trasferimento delle contribuzioni da vari ordinamenti pensionistici, con costituzione delle posizioni assicurative nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria.
PARTE PRIMA
Modifiche normative apportate alla legge 7 febbraio 1979, n. 29

L’articolo 12 della legge n. 122/2010 in esame, con il comma 12septies, interviene sul disposto dei primi 3 commi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, che consentivano la ricongiunzione nel FPLD a titolo gratuito dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione generale obbligatoria IVS (di seguito definite “alternative”), introducendo un onere a carico dei richiedenti anche per tali tipologie di operazioni.
Con il comma 12decies, il medesimo articolo 12 modifica le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299, che definisce i parametri di calcolo degli oneri di ricongiunzione nei casi di applicazione dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 relativamente ad alcune categorie di dipendenti pubblici.
1 - La ricongiunzione nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti fino al 30 giugno 2010
La ricongiunzione nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dei periodi assicurativi maturati in Gestioni “alternative” dell’AGO e/o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, disciplinata dall’articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si rivolge ai lavoratori dipendenti che siano stati iscritti presso forme obbligatorie di previdenza “alternative” dell'assicurazione generale obbligatoria IVS e/o in una o più gestioni dei lavoratori autonomi, riconoscendo loro la facoltà, “ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative.”
Detta facoltà può essere esercitata se il lavoratore può far valere periodi di contribuzione in almeno due delle suddette forme pensionistiche:
- un periodo di iscrizione nel FPLD ed un periodo di iscrizione in una gestione “alternativa”;
- due periodi di iscrizione in due diverse gestioni “alternative” ;
- un periodo di iscrizione nel FPLD ed un periodo di iscrizione in una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi;
- un periodo di iscrizione in una gestione “alternativa” e un periodo di iscrizione in una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi
ed a condizione che tali periodi non abbiano dato luogo alla liquidazione di una pensione diretta.
Come rilevabile da quanto sopra esposto, per effettuare la ricongiunzione nel FPLD ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979 non è richiesta l’iscrizione in atto alla data della relativa domanda, né è previsto un requisito contributivo minimo ma è comunque condizione necessaria che il lavoratore sia titolare di contribuzione in almeno due gestioni pensionistiche diverse.
Qualora l’operazione di ricongiunzione debba comprendere anche periodi di lavoro autonomo è ulteriormente richiesto che nel periodo intercorrente fra la domanda di ricongiunzione e l'ultima contribuzione da lavoro autonomo siano stati maturati almeno cinque anni di contribuzione in una o più gestioni dei lavoratori dipendenti.
Anteriormente al 1° luglio 2010 la ricongiunzione nel FPLD dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” dell’Assicurazione generale obbligatoria avveniva senza oneri per il richiedente: esisteva solo l’obbligo a carico delle predette gestioni di trasferire nel FPLD la contribuzione relativa ai periodi ricongiunti, maggiorata di interessi al tasso annuo del 4,50 per cento. Era invece onerosa per il lavoratore l’operazione che riguardava periodi contributivi provenienti dalle gestioni autonome ART, COM e CD/CM: la relativa copertura finanziaria era costituita, in tale ipotesi, dall’ammontare dei contributi e relativi interessi accreditati dalle gestioni di provenienza e dalle somme dovute a carico del richiedente, determinate secondo le disposizioni in vigore alla data della domanda.
2 - Modifiche apportate all’articolo 1 della legge n. 29/1979
Come dispone l’articolo 12, comma 12septies, della legge n. 122/2010 “A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi terzo, quarto e quinto della medesima Legge. L’onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.”
Consegue che, con effetto sulle istanze presentate dalla predetta decorrenza, la ricongiunzione nel FPLD avverrà sempre a titolo oneroso, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati ed a prescindere dalla natura dell’attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi.
Pertanto, coloro che a decorrere dal 1° luglio 2010 si avvalgano della facoltà di cui all’articolo 1 della legge n. 29/1979 sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza fra l'importo dell’onere di ricongiunzione - calcolato secondo i criteri dell'articolo 2, commi da 3 a 5, del D.Lgs. n. 184/1997, attualmente vigenti - e l'ammontare dei contributi e degli interessi trasferiti dagli ordinamenti interessati.
Nello specifico, l'onere di ricongiunzione deve essere determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici. In altri termini, i periodi che rientreranno nel calcolo retributivo della futura pensione danno luogo ad un onere quantificato in termini di riserva matematica, determinata sulla quota di pensione corrispondente al periodo ricongiunto, secondo i criteri stabiliti dall’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 184/1997.
I periodi oggetto di ricongiunzione che rientreranno nel calcolo contributivo della futura pensione danno invece luogo ad un onere determinato secondo i criteri fissati dal comma 5 del medesimo articolo 2, sulla base della “retribuzione di riferimento” e dell’aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della relativa domanda.
Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1° luglio 2010 in poi. Le ricongiunzioni ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, richieste in data precedente, dovranno essere invece definite sulla base delle previgenti disposizioni.
Sono integralmente estese alle ricongiunzioni in esame le modalità di esercizio della facoltà, i termini di versamento degli oneri previsti, le condizioni che determinano la decadenza e quelle di reiterazione della domanda, già definite relativamente alle ricongiunzioni nel FPLD dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Nel confermare che nei casi di coincidenza di più periodi assicurativi vanno applicati i criteri fissati dall’articolo 8 della legge n. 29/1979, si precisa che la contribuzione volontaria versata nel FPLD coincidente con periodi assicurativi affluiti nel FPLD da altra gestione pensionistica dovrà essere annullata e rimborsata; gli eventuali contributi volontari, segnalati e trasferiti dalla gestione “alternativa”, se coincidenti con periodi assicurativi coperti da contribuzione di qualsiasi altra natura, dovranno essere invece posti in detrazione dall’onere di ricongiunzione a carico del richiedente.
Considerata l’onerosità della ricongiunzione, il trasferimento dalle gestioni “alternative” resta subordinato all’accettazione del relativo onere da parte dell’interessato.
Pertanto, tornano ad essere sempre distinte la fase di segnalazione dei periodi contributivi da quella di trasferimento dei relativi importi anche per le ricongiunzioni relative a periodi provenienti da INPDAP, in relazione ai quali era, fino ad ora, prevista la contestualità delle due fasi nell’ipotesi di operazioni non riguardanti periodi di lavoro autonomo.
In conseguenza di quanto sopra dovranno essere seguite le modalità di seguito descritte.
La Sede interessata chiede alla gestione o alle gestioni previdenziali competenti il prospetto dei periodi di contribuzione di propria pertinenza e, sulla base della segnalazione ricevuta, procede a determinare l'onere da porre a carico del richiedente, secondo i criteri di calcolo in vigore alla data della domanda, notificandolo all’assicurato con le consuete modalità.
Una volta verificata l’avvenuta accettazione dell’onere di ricongiunzione da parte dell’interessato, la Sede dovrà richiedere alle gestioni “alternative” il trasferimento delle somme da queste dovute.
Qualora, invece, entro il termine di legge (60 giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda), l'interessato non abbia provveduto a confermare l’operazione di ricongiunzione con il pagamento dell’intero onere o delle prime tre rate, si intende che abbia rinunciato, circostanza che comporta l’improponibilità di una successiva domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 29/1979.
L'avvenuta rinuncia, tacita o espressa, va notificata alle gestioni “alternative”, affinché ne prendano atto.
Va ulteriormente precisato che, laddove il richiedente la ricongiunzione sia anche titolare di contribuzioni da lavoro autonomo ma, alla data della domanda, risulti sprovvisto del requisito del quinquennio contributivo richiesto dal 4° comma dell’articolo 1, la ricongiunzione nel FPLD dovrà essere definita in relazione ai soli periodi provenienti dalla gestione “alternativa”, sempreché l’interessato – oltre ai periodi di lavoro autonomo - faccia valere altra contribuzione in almeno due gestioni previdenziali.
Si intende che, in tal caso, non ricorrendo le prescritte condizioni di ricongiungibilità della contribuzione autonoma, questa resterà esclusa dall’operazione e l’onere dovuto dall’interessato riguarderà esclusivamente i periodi di lavoro dipendente provenienti dalle gestioni “alternative”.
Al raggiungimento del requisito del quinquennio contributivo fissato dal 4° comma dell’articolo 1, i periodi da lavoro autonomo potranno formare oggetto di altra ricongiunzione su espressa, successiva istanza dell’interessato, con onere determinato sulla base degli elementi di calcolo e delle disposizioni vigenti alla data della relativa presentazione.
Tale ulteriore domanda deve essere considerata come complementare della precedente; pertanto, ai fini dell’ammissibilità dell’operazione non si deve tenere conto delle limitazioni poste dall’articolo 4 della legge n. 29/1979, che – come noto - disciplina la reiterazione della facoltà di ricongiunzione relativamente ai periodi contributivi temporalmente successivi alla prima domanda.
3 - Titolari di contribuzioni presso INPS e presso ENPALS
I rapporti intercorrenti tra l'Assicurazione generale obbligatoria IVS gestita dall'INPS e l'Assicurazione obbligatoria IVS gestita dall'ENPALS, ai fini della liquidazione delle prestazioni spettanti a coloro che facciano valere contributi presso i due Enti, sono disciplinati dall’articolo 16 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1420. La predetta norma -che riconosce a tali lavoratori il diritto ad una sola prestazione pensionistica mediante trasferimento dei contributi all'Ente a cui compete la liquidazione della pensione - continua a trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore della legge in esame.
Verificandosene le condizioni, ai lavoratori titolari di contribuzioni presso i due Enti è comunque consentito avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 1 o all'articolo 2 della legge n. 29/1979, qualora presentino domanda di ricongiunzione anteriormente o contestualmente a quella intesa ad ottenere la pensione. In tale circostanza, la ricongiunzione avviene secondo le norme ed i meccanismi generali previsti per detta operazione e - in ogni caso, dal 1° luglio 2010 - a titolo oneroso, per effetto della modifica apportata all’articolo 1 della legge n. 29/1979 dall’articolo 12, comma 12septies, della legge n. 122/2010 (prima dell’entrata in vigore della legge n. 122, era onerosa la sola ricongiunzione presso ENPALS).
4 - Articolo 2 della legge n. 29/1979: modifica dei parametri di calcolo dell’onere di ricongiunzione a carico degli iscritti al Fondo Ferrovieri
L’articolo 12, comma 12decies, della legge n. 122/2010 è intervenuto sulle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299, che disciplina la determinazione degli oneri dovuti a carico di alcune categorie di dipendenti pubblici, nei casi di ricongiunzione esercitata ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979.
Il citato articolo 4 – che, in ambito INPS, trova applicazione nel Fondo Ferrovieri - stabilisce che la riserva matematica della quota di pensione corrispondente ai periodi ricongiunti sia determinata secondo le tabelle in vigore per l’applicazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvate con DM 27 gennaio 1964. Il comma 12decies sopra richiamato dispone ora che ai fini del calcolo degli oneri di ricongiunzione devono essere utilizzati i coefficienti di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, “come successivamente adeguati in base alla normativa vigente”. Le modifiche apportate, che estendono al Fondo in esame le tabelle in uso per la generalità dei richiedenti la ricongiunzione, comportano la modifica dei parametri di calcolo degli oneri a carico degli interessati e l’automatica applicazione delle eventuali successive variazioni delle tabelle stesse (attualmente, si applicano i coefficienti approvati con DM 31 agosto 2007, in vigore dal 21 novembre 2007) e riguardano le istanze di ricongiunzione presentate al Fondo Ferrovieri a partire dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge n.122/2010.
Fatta eccezione per la modifica normativa appena illustrata, restano confermate le disposizioni amministrative di cui alla circolare n. 204 del 20 novembre 2001 in merito ai criteri ed alle modalità di definizione delle istanze di ricongiunzione richieste ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979, di versamento dei relativi oneri e di decadenza dalla facoltà.
PARTE SECONDA
Abrogazione delle norme relative alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD gestito dall’INPS
L’articolo 12 della legge n. 122/2010 – con i commi 12octies, 12novies e 12undecies – è intervenuto ad abrogare le norme che disciplinavano le operazioni di trasferimento della contribuzione maturata in vari ordinamenti pensionistici, con conseguente costituzione delle posizioni assicurative nel FPLD dell’AGO.
I commi 12octies e 12novies dispongono, rispettivamente, l’abrogazione delle norme vigenti in materia nei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici a decorrere dal 1° luglio 2010.
Il comma 12undecies abroga la legge 2 aprile 1958, n. 322 (che disponeva la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS) e le sotto elencate ulteriori disposizioni correlate, che disciplinavano tale operazione con riferimento ai diversi ordinamenti di appartenenza degli interessati:
- l’articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, che riguardava i dipendenti da amministrazioni statali e gli iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza;
- l’articolo 124 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, rivolto ai dipendenti civili e militari dello Stato;
- gli articoli 21, comma 4 e 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che si riferivano ai militari in servizio di leva o di leva prolungata.
A differenza delle norme che regolavano la costituzione della posizione assicurativa dai Fondi Elettrici e Telefonici – abrogate, come detto, dal 1° luglio 2010 – le disposizioni espressamente individuate dal comma 12undecies sono abrogate a decorrere dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge n. 122/2010.
Poiché il comma 12undecies si è limitato ad abrogare l’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, null’altro prevedendo in merito, i destinatari delle disposizioni abrogate - qualora intendano trasferire al FPLD i periodi contributivi maturati nei rispettivi ordinamenti previdenziali - potranno avvalersi esclusivamente della facoltà di ricongiunzione di cui all’articolo 1 della legge n. 29/979, come modificato dall’articolo 12, comma 12septies, della legge n. 122/2010, sempre che ricorrano, alla data della relativa domanda, tutte le condizioni richieste per l’esercizio di detta facoltà.
1 - Soppressi Fondi Elettrici e Telefonici
L’articolo 12 della legge n. 122/2010, con i commi 12octies e 12novies, è intervenuto sulla normativa specifica dei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici:- disponendo l’abrogazione delle norme che disciplinavano, d’ufficio o a domanda ed a titolo gratuito, la costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti in favore degli iscritti ai predetti ordinamenti speciali; - prevedendo che il trasferimento dei periodi contributivi maturati in tali Fondi possa avvenire esclusivamente a titolo oneroso, secondo le modalità di cui all’articolo 1 della legge n. 29/1979, come modificato dall’articolo 12, comma 12septies, della legge in esame.
Dal 1° luglio 2010, pertanto, sono abrogati:
- l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, che rendeva possibile il trasferimento delle posizioni assicurative dal Fondo Elettrici al FPLD dell’AGO solo a domanda degli interessati e con le modalità dell’articolo 6 della legge n. 29/1979;
- l’articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, che disponeva il trasferimento d’ufficio ed a titolo gratuito della contribuzione dal Fondo Telefonici al FPLD dell’Assicurazione generale obbligatoria, nei casi di cessazione del rapporto assicurativo con il Fondo in assenza dei requisiti richiesti per liquidare la prestazione pensionistica a carico dello stesso.
La costituzione della posizione assicurativa era consentita anche nei casi in cui risultassero perfezionati tutti i requisiti contributivi e di età previsti nei suddetti ordinamenti speciali per il diritto a pensione, purché la domanda di trasferimento fosse antecedente al provvedimento di liquidazione della prestazione a carico dei Fondi in esame.
1.1 - Costituzione della posizione assicurativa secondo le norme previgenti alla legge n. 122/2010
L'articolo 3, comma 14, del DLgs. n. 562/1996 e l’articolo 28 della legge n.1450/1956 continuano a trovare applicazione nelle ipotesi di seguito specificate.
Si ritiene opportuno precisare ulteriormente che le disposizioni sopra citate subordinano la costituzione delle posizioni nel FPLD alle circostanze che l'assicurato cessi dal servizio reso con obbligo di iscrizione al Fondo speciale e che non consegua – a tale momento - il diritto alle prestazioni in base alla normativa del Fondo di appartenenza. Di norma, quindi, la possibilità di trasferire dette posizioni sussiste quando – all’atto della cessazione - manchi anche uno solo dei requisiti previsti per l'insorgenza del diritto a pensione.
a) lavoratori iscritti al soppresso Fondo Elettrici
Poiché l’articolo 3, comma 14, del citato decreto n. 562/1996 ha superato il criterio di costituzione d’ufficio della posizione assicurativa nell’AGO, stabilendo che “Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 28 e dal primo comma dell'art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e in deroga a quanto ivi previsto, la posizione assicurativa è trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, a domanda degli iscritti al Fondo … o dei loro superstiti quando non sia stata già liquidata la pensione a carico del Fondo stesso. È abrogato l'art. 29, secondo comma, della legge 31 marzo 1956, n. 293.”, dal 1° luglio 2010 la contribuzione maturata nel Fondo Elettrici potrà essere trasferita nel FPLD, a domanda, solo con le modalità dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, come modificato dalla norma in esame.
L’unica eccezione riguarda gli iscritti al Fondo Elettrici che in epoca antecedente al 15 novembre 1996, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 562, avessero già maturato il diritto alla costituzione d’ufficio della posizione assicurativa in applicazione dell’articolo 29 della legge n. 293/1956, avendo cessato il servizio con un’anzianità contributiva inferiore a quella prevista per liquidare la pensione a carico del Fondo.
b) lavoratori iscritti al soppresso Fondo Telefonici
La norma in esame ha abrogato l’articolo 28 della legge n. 1450/1956 ma ha fatto salva l’applicazione della norma stessa nei casi in cui le condizioni per il trasferimento, d’ufficio o a domanda, si siano verificate in epoca antecedente al 1º luglio 2010.
Pertanto, continueranno ad applicarsi le norme dell’articolo 28 ove ricorra una delle seguenti condizioni:
1) aver cessato l’iscrizione al Fondo entro il 30 giugno 2010, avendo già perfezionato i requisiti per il diritto a pensione, ed aver presentato domanda di costituzione di posizione assicurativa entro la stessa data;
2) aver cessato l’iscrizione al Fondo Telefonici alla data del 30 giugno 2010 senza aver raggiunto tutti i requisiti anagrafici e contributivi per la liquidazione della prestazione di vecchiaia o di anzianità a carico del Fondo.
Per quanto riguarda l’ipotesi di cui al punto 2), qualora in favore degli interessati risultasse accreditata contribuzione di altra natura per periodi successivi alla predetta data, si potrà procedere alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD solo a condizione che tale ulteriore contribuzione non sia comunque sufficiente a perfezionare il diritto alla pensione del Fondo.
A tale proposito si sottolinea che la verifica delle condizioni che determinano la costituzione d’ufficio della posizione va effettuata con riferimento alla contribuzione maturata all’atto della cessazione dell’attività lavorativa che comportava l’obbligo di iscrizione al Fondo. Ai sensi del più volte citato articolo 28, la trasferibilità d’ufficio si configura infatti “qualora l'iscritto abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle aziende indicate nell'art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione al Fondo”.
La valutazione circa la trasferibilità d’ufficio potrà avvenire anche in sede di esame della domanda di pensione, fermo restando che il diritto alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD verrà conseguito solo se il soggetto avrà cessato il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2010 e non avrà comunque raggiunto, per effetto della contribuzione non obbligatoria, accreditata nel Fondo dopo tale data, né il diritto alla pensione di vecchiaia, né a quella di anzianità a carico del Fondo Telefonici.
Come già anticipato nei messaggi n. 21181 e n. 22889, rispettivamente del 12 agosto e del 9 settembre 2010 e nella circolare n.126 del 24 settembre 2010, con i quali è stato chiarito che non è più possibile procedere alla liquidazione del trattamento più favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo e quello determinato secondo le norme dell’AGO, le nuove norme in materia di trasferimento della posizione assicurativa si applicano sia alle istanze presentate dopo il 1° luglio 2010, sia a quelle presentate prima di tale data senza che ne ricorressero i requisiti, prescindendo assolutamente dalla data di decorrenza della eventuale pensione.
Si ritiene opportuno sottolineare ancora una volta che, a differenza di quanto previsto per le ricongiunzioni, è consentito chiedere la costituzione della posizione assicurativa solo quando sia venuto meno l’obbligo del versamento contributivo al Fondo. Conseguentemente, possono considerarsi legittimamente presentate solo le istanze avanzate in data antecedente al 1° luglio 2010 e solo se risulti contestualmente soddisfatto il requisito di cessazione dell’iscrizione al Fondo.
1.2 - Trasferimento delle posizioni assicurative secondo la legge n. 122/2010
Nel disporre l’abrogazione delle norme che disciplinavano l’istituto della costituzione della posizione assicurativa in favore dei lavoratori elettrici e telefonici, l’articolo 12, ai commi 12octies e 12novies, stabilisce che – a decorrere dal 1° luglio 2010 - il trasferimento delle posizioni assicurative dai rispettivi ordinamenti speciali al Fondo pensioni lavoratori dipendenti debba avvenire secondo le modalità previste dal comma 12septies del medesimo articolo 12 che, modificando i primi 3 commi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, ha introdotto un onere a carico degli interessati.
In conseguenza dell’avvenuta abrogazione delle norme di costituzione della posizione assicurativa e della modifica normativa apportata all’articolo 1 della legge n. 29/1979, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, le posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici potranno essere trasferite nel FPLD solo a domanda degli interessati e solo a titolo oneroso.
Poiché i commi 12octies e 12novies in esame, nel disporre l’abrogazione delle norme in materia di costituzione della posizione assicurativa, hanno previsto nuove regole da applicare ai casi di trasferimento delle posizioni nel FPLD, si ritiene che detta operazione si configuri comunque come nuova modalità di costituzione della posizione assicurativa e non come effettiva ricongiunzione, fermo l’onere a carico dei richiedenti, calcolato secondo i criteri fissati dal richiamato comma 12septies.
A differenza della normale ricongiunzione - che può essere richiesta nel FPLD ai sensi dell’articolo 1 di legge 29 anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e che riguarda tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda - il trasferimento opera solo a condizione che il richiedente abbia cessato il servizio comportante l’iscrizione al Fondo e che in suo favore non sia stata liquidata la pensione a carico del Fondo stesso.
Qualora risultino soddisfatte le suddette condizioni, il trasferimento avviene anche in assenza di altra posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti o presso altro ordinamento pensionistico. Analogamente non è preclusa la possibilità di trasferire la posizione assicurativa nell'AGO quando l'interessato faccia valere anche contribuzione autonoma (ART, COM e CD/CM) e non intenda o non possa effettuarne la ricongiunzione.
L’onere di copertura del periodo oggetto di trasferimento, da porre a carico del richiedente, è pari al 50 per cento del valore derivante dalla differenza fra la riserva matematica determinata sulla base della sola contribuzione di pertinenza del Fondo (cioè corrispondente alla quota di pensione che sarebbe derivata al richiedente qualora, per i periodi di iscrizione al Fondo, fosse stato invece iscritto all’AGO) e la contribuzione, maggiorata di interessi al tasso annuo composto del 4,50 per cento, relativa a tutti i periodi contributivi maturati in relazione alla preesistente assicurazione nell’ordinamento speciale, salve le modalità di calcolo definite dall’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997, relativamente ai periodi oggetto di trasferimento da valutare, ai fini del calcolo della pensione, secondo il sistema contributivo.
Il versamento dell’onere a carico dell’interessato è regolato dalle medesime disposizioni previste per il pagamento degli oneri di ricongiunzione, con possibilità di proseguire il pagamento anche oltre la decorrenza della pensione, qualora intervenga il pensionamento nel corso della rateazione. In tale ipotesi, la rata mensile dell’onere ancora dovuto verrà trattenuta dal rateo della prestazione pensionistica liquidata in favore dell’interessato. Nell’ipotesi in cui, invece, vengano sospesi i versamenti prima che sia completato il pagamento dell’onere dovuto, l’operazione di trasferimento dovrà essere annullata con conseguente ripristino della posizione assicurativa nel Fondo e con rimborso all’interessato dell’intera somma versata (comprensiva perciò della quota di interessi corrisposta mensilmente, con il pagamento dell’onere in forma rateale). 2 - Fondo Autoferrotranvieri
Il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, che ha disposto la soppressione del Fondo Autoferrotranvieri a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha previsto che tutti i titolari di conto assicurativo in detto ordinamento fossero iscritti in un’evidenza contabile separata nell’ambito del FPLD, con costituzione, in loro favore, della posizione assicurativa nel FPLD, in relazione ai periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione ed ai periodi in ogni caso utili nel Fondo soppresso (la costituzione delle posizioni assicurative nell’evidenza contabile separata non ha comportato trasferimento di somme al FPLD).
L’articolo 3, comma 10, del D.Lgs. n. 414/1996 dispone inoltre che gli autoferrotranvieri possano utilizzare tutti i periodi maturati nel soppresso Fondo fino al 31 dicembre 1995 secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura delle pensioni dell'AGO, anziché secondo la normativa specifica del Fondo, vigente anteriormente alla soppressione.
Poiché, come noto, la valutazione con le norme dell'AGO dei periodi maturati nel Fondo Autoferrotranvieri non comporta il materiale trasferimento delle relative contribuzioni, come invece avviene in tutti i casi di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD, le disposizioni introdotte dall’articolo 12 della legge n. 122/2010 in materia di costituzione della posizione assicurativa non riguardano gli iscritti al soppresso Fondo, in favore dei quali continua perciò a trovare applicazione l’articolo 3, comma 10, del D.Lgs. n. 414/1996.
3 - Fondo Volo: effetti derivanti dall’articolo 12, comma 12septies, della legge n. 122/2010
Come noto, l’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 – intervenuto ad abrogare l'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e l'articolo 13 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, che hanno disciplinato la costituzione della posizione assicurativa dal Fondo Volo al FPLD dell’AGO fino al 30 giugno 1997 – ha disposto che le operazioni di trasferimento delle posizioni assicurative dal predetto Fondo all’Assicurazione generale obbligatoria debbano avvenire in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 29/1979.
Con effetto dal 1° luglio 1997, pertanto, la costituzione della posizione assicurativa è avvenuta solo a richiesta degli interessati e senza oneri per gli stessi, mediante trasferimento dal Fondo all’AGO della contribuzione di copertura dei periodi interessati, quantificata con le modalità indicate al comma 2 del richiamato articolo 1 della legge n. 29.
In conseguenza dell’intervento di modifica normativa contenuto nell’articolo 12, comma 12septies, della legge n. 122/2010, l’applicazione dell’articolo 1 della legge n. 29/1979 comporta anche il versamento di un onere a carico del richiedente.
Pertanto, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, il trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo Volo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti potrà avvenire solo a titolo oneroso, secondo i criteri di calcolo previsti per la determinazione degli oneri di ricongiunzione.
Il valore di copertura del periodo oggetto di trasferimento, da porre a carico del richiedente, è pari al 50 per cento dell’importo ottenuto per differenza fra la riserva matematica determinata sulla base della sola contribuzione di pertinenza del Fondo (cioè corrispondente alla quota di pensione che sarebbe derivata al richiedente qualora, per i periodi di iscrizione al Fondo, fosse stato invece iscritto all’AGO) e la contribuzione, maggiorata di interessi al tasso annuo composto del 4,50 per cento, relativa a tutti i periodi contributivi maturati in relazione alla preesistente assicurazione nel Fondo, salve le modalità di calcolo di cui all’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997 relativamente ai periodi oggetto di trasferimento da valutare, ai fini del calcolo della pensione, secondo il sistema contributivo.
Il versamento dell’onere a carico dell’interessato è regolato dalle medesime disposizioni previste per il pagamento degli oneri di ricongiunzione, con possibilità di proseguire la rateazione anche oltre la decorrenza della pensione.
Ferma l’onerosità del trasferimento sopra descritta, restano confermati i criteri che regolano il transito dei periodi contributivi dal Fondo all’AGO, illustrati al punto 5 della circolare n. 257 del 18 dicembre 1997.
4 - Fondo Ferrovieri: abrogazione dell’articolo 124 del DPR n. 1092/1973
Il trasferimento della contribuzione dal Fondo Ferrovieri all’INPS e la conseguente costituzione della posizione assicurativa nel FPLD sono disciplinati dall’articolo 241 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale estende a tale ordinamento le norme sulla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, contenute negli articoli da 124 a 127 del medesimo decreto.
Poiché l’articolo 12 della legge n. 122/2010, con il comma 12undecies, ha abrogato l'articolo 124 del DPR n. 1092/1973, n. 1092, con effetto sulle cessazioni senza diritto a pensione intervenute dal 31 luglio 2010, gli iscritti al Fondo Ferrovieri potranno ricongiungere la posizione assicurativa nel FPLD solo mediante applicazione dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, come modificato dal comma 12septies del medesimo articolo 12, a titolo oneroso e sulla base dei criteri generali che regolano l’istituto della ricongiunzione, riepilogati al punto 1 della presente circolare.
Si precisa che - a differenza di quanto previsto per le ricongiunzioni effettuate nel Fondo ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979, alle quali si applicano le condizioni di rateazione degli oneri di riscatto previste dall’articolo 150 del DPR n.1092/1973 (pagamento in un numero di rate non superiore a quello dei mesi ricongiunti, senza maggiorazione per interessi a carico del richiedente) - l’esercizio della ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1 comporta l’applicazione dei criteri di carattere generale: in caso di pagamento in forma rateale l’interessato è tenuto a versare le somme dovute in un numero di rate non superiore alla metà delle mensilità dei periodi ricongiunti, con maggiorazione per interessi al tasso annuo composto del 4,50 per cento.
Si applicano pertanto tutti i criteri previsti per la generalità dei soggetti che chiedono la ricongiunzione nel FPLD ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979.
5 - Articolo 12, comma 12undecies: abrogazione della legge n. 322/1958 e di ulteriori disposizioni correlate
Le disposizioni che, nei vari ordinamenti pensionistici “alternativi” all’Assicurazione generale obbligatoria, hanno regolato la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS nel caso di cessazione dal servizio del dipendente senza diritto a pensione, prevedevano che tale operazione avvenisse d’ufficio o a domanda e senza oneri per gli interessati, secondo le specifiche norme di riferimento.
In particolare, nei casi di costituzione della posizione assicurativa regolata dall’articolo 40 della legge n. 1646/1962, tale operazione era subordinata alla presentazione di esplicita istanza, in ossequio a quanto espressamente previsto dall’articolo 38, ultimo capoverso, della citata legge n. 1646.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 12, comma 12undecies, della legge n. 122/2010, che ha abrogato l’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, non sarà più possibile trasferire la contribuzione nel FPLD in favore di soggetti :
- cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010, nell’ipotesi in cui il trasferimento dei periodi assicurativi dovesse avvenire d’ufficio;
- tenuti a presentare la prescritta domanda, qualora non vi abbiano provveduto entro il 30 luglio 2010, ancorché la cessazione dal servizio sia avvenuta anteriormente a tale data.
Restano invece esclusi dagli effetti prodotti dal citato comma 12undecies e continuano ad avere titolo al trasferimento della contribuzione senza oneri a loro carico i soggetti in favore dei quali opera d’ufficio la costituzione della posizione assicurativa, cessati dal servizio senza diritto a pensione entro il 30 luglio 2010 e coloro che, tenuti a presentare specifica istanza, abbiano chiesto all’INPDAP la costituzione della posizione assicurativa prima dell’entrata in vigore della legge n. 122/2010.
La verifica delle condizioni che, sulla base delle disposizioni oggetto di abrogazione, consentono ancora la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS rientra nell’esclusiva competenza dell’Ente che ha in carico la relativa contribuzione.
Si ritiene comunque che, anche nei confronti di soggetti cessati anteriormente alla data del 31 luglio 2010, debba essere preventivamente accertato presso l’Ente interessato che ricorrano le condizione per procedere al trasferimento presso l’INPS della contribuzione versata in loro favore, qualora chiedano la valutazione dei relativi periodi ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione, producendo copia della domanda di costituzione della posizione assicurativa.
Il Direttore Generale Nori
DESTINATARI
Direzione Centrale Pensioni
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
E, per conoscenza, Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Commenti

  1. non ritengo giusta la decisione di rendere onerosa la ricongiunzione da INPDAP a INPS in maniera indiscriminata e retroattiva perchè introdurre un onere di punto in bianco, con le stesse regole per tutti, compresa una minoranza che ha in sospeso la questione da parecchi anni per svariati motivi senza tener conto che applicare i coefficienti di riserva matematica corrispondenti all'età di 55 anni e con stipendi che sono necessariamente molto più alti di quelli che percepivamo al momento del passaggio ad altra cassa (nel mio caso 22 anni fà) significa richiedere una cifra improponibile che equivale nella maggior parte dei casi ad una preclusione del diritto alla ricongiunzione.e fosse stata onerosa da sempre l'avrei fatta al momento del cambio di impiego, e quindi di cassa contributi, poichè sapevo che i coefficienti di riserva matematica sarebbero stati molto più bassi.
    Inoltre 25 anni fa lo Stato versava i contributi per i dipendenti nelle casse degli enti pubblici come la CPDEL solo il 17% dello stipendio contro i 24% attuali, a partire dal 1996, in linea con quelli versati dai privati all'INPS.
    Questi sono i punti da affrontare nell'ottica di migliorare la legge appena approvata.

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