Servizio Militare: trattamento di fine servizio

ripreso dal Giorrnale INPDAP n.15 mese di APRILE 2010
Riprendiamo l’argomento del servizio militare, già analizzato precedentemente sotto l’aspetto della sua incidenza sulla pensione, vediamo qual è la sua utilità rispetto al trattamento di fine servizio, che spetta al personale assunto nelle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato entro il 31/12/2000.
Il trattamento di fine servizio (tfs) si distingue in indennità di buonuscita per il personale civile e militare dello Stato e indennità di fine servizio per i dipendenti degli enti locali.
Il trattamento spetta a entrambe le categorie di lavoratori che hanno conseguito almeno un anno consecutivo di iscrizione al fondo previdenziale dell’Inpdap.
Osserviamo nello specifico come si può far valutare il servizio militare svolto nel calcolo delle indennità.
A titolo gratuito.
Per tutti coloro che hanno fatto il militare di leva a cavallo o successivamente alla data del 30 gennaio 1987 (data di entrata in vigore della legge 958/86), il servizio è valutato a domanda - a titolo gratuito-ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio.
Infatti l’art. 20 della stessa legge stabilisce che il servizio militare prestato da un cittadino prima dell’immissione in una posizione di ruolo civile (in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo per i militari) presso una pubblica amministrazione, è utile ex se ai fini previdenziali.
Il servizio prestato come ausiliario nei Corpi di Polizia o come obiettore di coscienza è equiparato a quello di leva.
Anche agli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali, etc., che abbiano seguito i corsi per almeno 24 mesi, l’anno di leva ai fini del trattamento di fine servizio è valutato gratuitamente.
A titolo oneroso.
Il dipendente pubblico, che ha svolto il servizio militare prima del 30 gennaio 1987, perde il diritto all’accredito gratuito del servizio militare.
Per farlo riconoscere nel trattamento di fine servizio deve presentare domanda di riscatto, in questo caso a titolo oneroso.
Domanda di riscatto.
Il personale degli Enti locali e del comparto Sanità può presentare la domanda di riscatto del servizio di leva direttamente alla sede Inpdap competente.
Il personale statale deve presentare la domanda di riscatto all’amministrazione di appartenenza, che provvederà a certificare il periodo richiesto dal dipendente, i dati anagrafici e la situazione economica e giuridica di quest’ultimo.
Entro sei mesi dalla richiesta l’amministrazione del dipendente, dopo aver compilato Il modello, deve inviare la domanda alla sede Inpdap della provincia in cui il lavoratore presta la propria attività.
L’Inpdap, ricevuta la domanda, provvede a deliberare in merito e a darne comunicazione con raccomandata A.R.: il dipendente ha 90 giorni di tempo per accettare o rinunciare al provvedimento di riscatto.
DI Manuela Massini
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